Definition Espressione usata nel Codex iuris canonici del 1917, ma non recepita nel nuovo codex in vigore dal 1983, per designare quegli istituti di vita consacrata, maschili e femminili, approvati dalla Chiesa, in cui si emettono i voti semplici - perpetui o temporanei - di povertà, castità e ubbidienza, e che si distinguono dagli ordini propriamente detti e dalle società di vita comune senza voti (PT)