Category: Azioni:Attività Scope note Credito concesso dietro la consegna di beni mobili o personali, o di documenti rappresentativi di simili beni, da parte del debitore al creditore come garanzia collaterale di un prestito concesso dal secondo al primo. Per il significato di questa forma di credito successiva all'emanazione dell'art. 121 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con d.lgs. 1/9/1993, n. 385, usare Credito al consumo